CAPITOLO DEI CANONICI
DELLA BASILICA CATTEDRALE DI PATTI
I. Canonici effettivi:
- Can. Basilio Rinaudo, priore – presidente
- Can. Sebastiano Morsicato, penitenziere
- Can. Pierangelo Scaravilli, arciprete
- Can. Francesco Pisciotta, archivista
- Can. Basilio Gullotti Scalisi, cerimoniere
- Can. Pio Sirna
- Can. Vincenzo Smriglio
- Can. Giuseppe Gaglio
- Can. Emanuele Di Santo
- Can. Leonardo Maimone
- Can. Giuseppe Di Martino
- Can. Calogero Tascone
- Can. Stefano Brancatelli
- Can. Filadelfio Alberto Iraci
II. Canonici emeriti:
- Can. Angelo Costanzo
- Can. Donato Domenico Marino
- Can. Damiano Amato
- Can. Tino Scaffidi Saggio
III. Canonici onorari:
- Can. Salvatore Danzì
- Can. Antonino Sardo
Statuto del Capitolo
della Basilica Cattedrale di Patti
I. Le persone
Art. 1 – II Capitolo dei Canonici è il Collegio dei Presbiteri diocesani al quale spetta il compito di assolvere alle funzioni liturgiche più solenni nella Chiesa Cattedrale di Patti e di adempiere i compiti che gli vengono affidati dal Diritto e dal Vescovo (cfr. can. 503).
Art. 2 – § 1. Il Capitolo della Cattedrale di Patti è composto di Canonici effettivi, Canonici emeriti, Canonici onorari.
§ 2. Il numero dei Canonici effettivi non può essere superiore a diciotto: sono tenuti ad assolvere tutti gli obblighi, possono esercitare i diritti e godere dei privilegi che tale Ufficio comporta, hanno voce attiva e passiva determinando con il loro voto gli atti collegiali.
§ 3. I Canonici che hanno compiuto gli 80 anni di età o che per ragioni di salute sono di fatto stabilmente impediti ad assolvere all’Ufficio canonicale sono dichiarati emeriti e il loro posto vacante. Sono dispensati dagli impegni capitolari; possono partecipare alle attività del Capitolo con le prerogative proprie dello stato di emerito.
§ 4. Il Capitolo può avere dei Canonici onorari in un numero non superiore a sei. I Canonici onorari, pur non essendo obbligati al servizio corale, sono caldamente invitati a parteciparvi. Non prendono però parte alle adunanze e alle decisioni capitolari non avendo voce né attiva, né passiva e non potendo esercitare alcun Ufficio all’interno del Capitolo.
Art. 3 – I Canonici sono nominati dal Vescovo, udito il Capitolo, tra i Presbiteri diocesani che si distinguano per dottrina e integrità di vita e che abbiano esercitato lodevolmente il ministero sacerdotale (cfr. can. 509).
II. Le Dignità o Uffici
Art. 4 – Le Dignità o gli Uffici esercitati all’interno del Capitolo sono i seguenti: Priore o Presidente, Arcidiacono o Vice-Presidente, Cantore o Segretario, Tesoriere o Amministratore, Arciprete, Penitenziere, Archivista, Cerimoniere (cfr. can. 507 § 1). Essi occupano nell’ordine i primi otto posti nel coro; seguono i Canonici in ordine di nomina.
Art. 5 – § 1. L’Ufficio di Priore o Presidente del Capitolo è esercitato da un Canonico eletto; l’elezione deve essere confermata dal Vescovo (cfr. can. 509 § 1).
§ 2. Il Priore svolge le seguenti funzioni: a) convoca il Capitolo e presiede le riunioni, curando l’esecuzione delle deliberazioni prese e riferendone al Vescovo quando ne occorre l’intervento; b) rappresenta il Capitolo; c) vigila sulla diligente osservanza dello Statuto e delle consuetudini capitolari; d) promuove e coordina le attività proprie del Capitolo; e) predispone l’ordine delle funzioni corali in Cattedrale; f) presiede il consiglio di amministrazione formato dal Priore, dall’Arcidiacono e dal Tesoriere; g) custodisce le chiavi dell’Arca Magnae dell’Archivio capitolare.
Art. 6 – L’Ufficio di Arcidiacono o Vice-Presidente è affidato ad un Canonico eletto dal Capitolo. L’Arcidiacono svolge le seguenti funzioni: a) coadiuva il Priore e lo sostituisce in sua assenza; b) con il Priore e il Tesoriere fa parte del consiglio di amministrazione del Capitolo; c) custodisce una copia della chiave dell’Arca Magna.
Art. 7 – Al Canonico Cantore compete l’Ufficio di Segretario; viene eletto dal Capitolo e svolge le seguenti funzioni: a) tiene la corrispondenza del Capitolo e ne custodisce il sigillo; b) trasmette gli inviti alle sedute stabilite dal Priore; c) redige i verbali delle sedute indette dal Priore, cura che siano firmati dopo la loro approvazione e li custodisce nell’Archivio corrente; d) comunica agli interessati le deliberazioni prese; e) trasmette all’Archivio capitolare i documenti e gli atti; f) compila gli orari delle celebrazioni liturgiche; g) assegna il servizio corale e stabilisce i turni; h) prende nota delle presenze dei Canonici.
Art. 8 – L’Ufficio di Tesoriere o Amministratore è affidato ad un Canonico per elezione. Ad esso sono attribuite le seguenti funzioni: a) ha cura dei registri dell’amministrazione del Capitolo; b) compie gli atti amministrativi a norma dei sacri canoni; c) cura le remunerazioni ai Capitolari; d) col Priore e l’Arcidiacono fa parte del consiglio di amministrazione del Capitolo e provvede alle spese poste in bilancio.
Art. 9 – La Dignità di Arciprete compete, in forza dell’ufficio e “durante munere”, al Parroco della Parrocchia Cattedrale «San Bartolomeo» il quale viene nominato dal Vescovo secondo le ordinarie procedure previste dal diritto. Egli è tenuto a tutti i doveri e gode dei diritti e delle facoltà che, a norma del diritto, sono propri del parroco (cfr. can. 510 § 2).
Art. 10 -Il Canonico Penitenziere è nominato dal Vescovo e svolge il suo ufficio a norma del can. 508.
Art. 11 -L’Ufficio di Archivista viene esercitato da un Canonico eletto dal Capitolo. Egli svolge le seguenti funzioni: a) ha cura dell’Archivio storico capitolare o “Arca Magna” e ne custodisce le chiavi; b) consente la sua consultazione agli studiosi nei modi e nei tempi stabiliti dallo specifico regolamento; c) promuove lo studio e la valorizzazione del patrimonio archivistico capitolare.
Art. 12 -Il Canonico Cerimoniere è nominato dal Vescovo e svolge le seguenti funzioni: a) ha cura che le celebrazioni liturgiche capitolari siano svolte con decoro; b) assiste il Vescovo durante le Celebrazioni e i Pontificali.
Art. 13 -Le elezioni agli uffici del Capitolo sono fatte a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta in primo e secondo scrutinio. Nel terzo scrutinio c’è il ballottaggio fra i due candidati che nel secondo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di suffragi. Risulterà eletto chi avrà ottenuto il maggior numero di voti (cfr. can. 119 n. 1). Gli eletti restano in carica per cinque anni e alla scadenza possono essere riconfermati.
Art. 14 -Non possono essere assegnati contemporaneamente due o più Uffici allo stesso Canonico.
III. Le Attività capitolari e il Servizio corale
Art. 15 -Sono attività del Capitolo, oltre quelle affidate dal Diritto e dal Vescovo, anche le iniziative che favoriscono la crescita spirituale e liturgica dei fedeli: a) incontri di spiritualità; b) lectio divina; c) promozione del canto gregoriano e polifonico; d) proposte culturali di sensibilizzazione e conoscenza di storia e arte sacra locale, di questioni liturgiche e teologiche; f) valorizzazione del patrimonio storico-artistico diocesano mediante convegni-dibattiti e pubblicazioni a carattere scientifico.
Art. 16 -§ 1. I Canonici, compatibilmente con i loro impegni pastorali, sono tenuti al servizio corale nelle celebrazioni pontificali presiedute dal Vescovo nella Basilica Cattedrale «San Bartolomeo» o nella Chiesa Concattedrale «Ss. Martiri del XX secolo».
§ 2. Assicurano la loro presenza durante le seguenti celebrazioni: Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria (primi Vespri, Messa pontificale e processione), Solennità del Santo Natale del Signore (Messa pontificale nella notte), Solennità dell’Epifania, Mercoledì delle Ceneri, Solennità dell’Annunciazione del Signore (Messa pontificale), Domenica delle Palme, Triduo pasquale, Solennità della Pentecoste, Solennità del Corpus Domini (Messa pontificale e processione), Festa di Santa Febronia nell’ultima domenica di luglio (primi Vespri, Messa pontificale e processione), Festa della Beata Vergine Maria del Tindari (Messa pontificale al Santuario di Tindari e processione), Solennità della Dedicazione della Basilica Cattedrale «San Bartolomeo» (26 novembre) e Dedicazione della Chiesa Concattedrale «Ss. Martiri del XX secolo» (7 maggio), Esequie dei confratelli Canonici defunti.
Art. 17 -§ 1. I Capitolari indossano durante il servizio corale e durante le celebrazioni prescritte le insegne canonicali: veste talare nera, cotta e mozzetta violacea; occupano il posto loro assegnato secondo il criterio della precedenza.
§ 2. Non è consentito ai Canonici l’uso delle insegne capitolari durante le funzioni liturgiche e le manifestazioni religiose celebrate al di fuori della Cattedrale. Fanno eccezione: a) le celebrazioni presiedute dal Vescovo ove è richiesta la presenza dei Canonici; b) le manifestazioni religiose alle quali viene invitato il Capitolo e per le quali se ne è deliberata la partecipazione; c) le funzioni religiose per le quali si è ricevuto l’incarico di rappresentare il Vescovo.
IV. Le Riunioni capitolari
Art. 18 -Spetta al Priore convocare e presiedere il Capitolo. Esso si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l’anno, nei mesi di Ottobre ed Aprile, e in seduta straordinaria ogni volta che ve ne sia necessità e quando venga presentata formale richiesta da almeno un terzo dei Canonici.
Art. 19 -La convocazione del Capitolo ordinariamente si fa per lettera, che dovrà pervenire almeno tre giorni prima della riunione e dovrà contenere le indicazioni dell’ordine del giorno.
Art. 20 -Alle riunioni capitolari sono obbligati ad intervenire tutti i Canonici effettivi, ma per la validità dell’incontro è sufficiente la presenza di metà più uno dei membri effettivi del Capitolo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validi dei presenti (cfr. can. 119 § 2).
Art. 21 -Durante l’incontro si discutono gli argomenti indicati nella lettera di convocazione e, con il consenso della maggioranza dei capitolari presenti, altri temi che si ritiene opportuno inserire nell’ordine del giorno. Durante la seduta ordinaria del mese di Ottobre si programmano le attività capitolari del nuovo anno liturgico e si presentano le relazioni sugli uffici assegnati.
V. I Beni del Capitolo e le Retribuzioni
Art. 22 -I beni e le rendite un tempo proprietà del Capitolo, a seguito dell’entrata in vigore della legge 222/1985, sono stati trasferiti in parte alla Parrocchia Cattedrale e in parte all’Istituto Diocesano Sostentamento Clero.
Art. 23 -§ 1. Sede ufficiale del Capitolo è la Chiesa Cattedrale «San Bartolomeo»; il Capitolo dei Canonici e la Parrocchia della Cattedrale, però, sono giuridicamente separati (cfr. can. 510 § 1). Le funzioni proprie del Capitolo e i compiti pastorali del Parroco sono distinti e armonizzati (cfr. can. 510 § 3).
§ 2. Al Parroco della Parrocchia Cattedrale è affidato il “tesoro” del Capitolo; egli ha il compito di custodire le suppellettili preziose e gli argenti e di gestirne il sapiente e responsabile utilizzo durante le Celebrazioni liturgiche.
Art. 24 -§ 1. L’Archivio storico Capitolare, denominato «Arca Magna», raccoglie e custodisce preziosi documenti a partire dal 1094. Il patrimonio, schedato e informatizzato, è affidato alla cura di un canonico Archivista che organizza l’accesso degli studiosi per la consultazione secondo uno specifico regolamento approvato dal Capitolo.
§ 2. La cura e la custodia dell’Archivio comportano una sapiente valorizzazione del ricco patrimonio archivistico attraverso utili iniziative atte a farlo conoscere e apprezzare.
Art. 25 -Il Consiglio di Amministrazione del Capitolo, composto dal Priore, dall’Arcidiacono e dal Tesoriere, ha il compito di: a) stabilire il bilancio preventivo e consuntivo; b) approvare le richieste di contributo da presentare all’Economato diocesano; c) fissare le spese e le retribuzioni dei Canonici; d) controllare la fedele compilazione dei registri di amministrazione.
Art. 26 -Ai Canonici presenti al servizio corale spetta una retribuzione (cfr. can. 506 § 2) che è stabilita dal Consiglio di amministrazione del Capitolo in proporzione delle entrate poste in bilancio.
VI. Cessazione dall’appartenenza al Capitolo e Canonici emeriti
Art. 27 -I Canonici decadono dall’appartenenza al Capitolo: a) per rinunzia; b) per trasferimento ad un ufficio o incarico incompatibile con gli obblighi capitolari; c) per assenza prolungata e sistematica al servizio corale e alle riunioni capitolari senza giustificazione alcuna; d) per un atto deliberato dal Capitolo stesso e ratificato dal Vescovo, conseguente a gravi e comprovati motivi.
Art. 28 -§ 1. I Canonici dichiarati emeriti al compimento dell’ottantesimo anno di età, non hanno diritto di voto nelle riunioni capitolari, non ricoprono uffici e non sono obbligati agli impegni propri del Capitolo; sono caldamente invitati, però, ad assistere alle riunioni capitolari e, soprattutto, a intervenire alle celebrazioni corali indossando le insegne canonicali e occupando il posto loro assegnato.
§ 2. I Canonici gravemente infermi e impediti in modo permanente e irreversibile all’adempimento degli obblighi capitolari sono dichiarati emeriti e, offrendo al Signore la loro preghiera e la loro sofferenza per il bene della Chiesa diocesana, partecipano in modo speciale alla vita del Capitolo.
VII. Canonici defunti: esequie e suffragi
Art. 29 -§ 1. Il rito delle esequie di un confratello Canonico defunto, se non ha espresso volontà contraria, è celebrato nella Cattedrale «San Bartolomeo» con la partecipazione di tutto il Capitolo.
§ 2. Ogni Capitolare si obbliga a celebrare una Santa Messa di suffragio per il confratello defunto.
Art. 30 -Durante un giorno del mese di Novembre viene celebrata nella Chiesa Cattedrale una Santa Messa di suffragio per tutti i Canonici defunti.